(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 659 c.p. la potenzialitą lesiva dei rumori non deve incidere su di un numero rilevante di persone, ma č sufficiente che arrechi disturbo alla generalitą di coloro che sono o si trovano a diretto contatto con il luogo ove i rumori si verificano, come gli occupanti di tutto un condominio o di parte notevole dello stesso.