(massima n. 1)
Il delitto di favoreggiamento non è configurabile se manca del tutto o è dubbia la prova della sussistenza obiettiva del reato presupposto; ma quando il dubbio cade soltanto sull'autore di questo reato, (ancorché non sia da escludere che, fra due o più persone incriminabili, tale autore possa identificarsi in colui che abbia compiuto gli atti diretti ad eludere le relative investigazioni) è configurabile il reato di favoreggiamento nei confronti di chi, con il suo comportamento, abbia intralciato il corso dell'attività giudiziaria.