(massima n. 1)
La condizione comune ed imprescindibile posta dalla legge per riconoscere le attenuanti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 630 c.p. è la «dissociazione dagli altri». Ciò sta a significare, anzitutto, che si presuppone che si versi in un'ipotesi di reato associativo o, comunque, plurisoggettivo (non interessa qui il caso dell'unico agente o di più agenti che rinneghino, tutti, l'azione delittuosa), e che uno o più concorrenti — volontariamente anche se non spontaneamente — receda, o recedano, dal pactum sceleris che lo vincola, o li vincola, agli altri. Nel caso del quarto comma, la dissociazione deve estrinsecarsi in concreto nella liberazione dell'ostaggio, non determinata dal conseguimento del prezzo del riscatto, e deve, quindi, esser tale da vincere la resistenza, attiva o tacita, dei correi o da neutralizzarla in qualsiasi modo. Quindi la semplice restituzione alla libertà dell'ostaggio, dopo il pagamento del prezzo della liberazione, non è indice di dissociazione, perché tale non può considerarsi l'adempimento della obbligazione contratta dai sequestratori.