(massima n. 2)
In tema di dissociazione nel reato di sequestro a scopo di estorsione, nessun valore, ai fini della operatività della attenuante, deve attribuirsi, sul piano soggettivo, alla ragione della collaborazione del concorrente. Invero il legislatore ha inteso unicamente creare uno strumento idoneo a provocare una frattura fra i correi con conseguente disfacimento del vincolo delinquenziale.