(massima n. 1)
La figura di reato di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) si completa nell'art. 66 T.U. leggi P.S., secondo cui l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco. Ne deriva che per la sussistenza del reato occorre che siano fissate le modalitą spaziali e temporali in cui sia vietato l'esercizio dell'attivitą rumorosa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il ricorrente, esercente un cantiere navale, aveva sostenuto che il provvedimento amministrativo necessario per completare e perfezionare la norma penale, di cui all'art. 659, secondo comma, avrebbe dovuto essere non «una mera previsione regolamentare, ma un provvedimento amministrativo ad hoc, mancante nella specie». La Suprema Corte ha, invece, ritenuto la possibilitą di inquadramento dell'attivitą in una norma del regolamento di polizia municipale).