(massima n. 1)
La querela, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. c.c., giacché per la sua validitā non č necessario l'uso di formule sacramentali, ma č sufficiente che da tutto il contesto dell'atto si estenda chiaramente la non equivoca manifestazione di volontā di chiedere l'accertamento della responsabilitā penale del colpevole in ordine al fatto denunziato.