(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del vizio parziale di mente non basta la sussistenza in soggetto tossicodipendente di semplici anomalie del carattere o di manifestazioni a tipo nevrotico di natura episodica o sporadica, ma occorre il riscontro di una condizione patologica che incidendo sullo stato di mente dell'imputato sia tale da scemare in modo apprezzabile le sue capacitą intellettive e volitive.