(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di falso giuramento, di cui all'art. 371 c.p., il giudice penale deve limitarsi ad accertare se la parte aveva giurato il falso su uno o pił punti della formula deferitagli, prescindendo da qualsiasi indagine circa la rilevanza e decisorietą, per il giudizio civile, dei fatti e delle circostanze dedotte nella formula.