(massima n. 2)
Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti non č possibile in relazione alla speciale aggravante della morte dell'ostaggio prevista per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Infatti, la novella del 18 maggio 1978, n. 191, introducendo la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 630 c.p., ha inteso proporre, attraverso una norma speciale, una deroga alla regole generale della comparazione, enunciata dal quarto comma dell'art. 69 c.p., con esclusivo e limitato riferimento alla fattispecie dei sequestri di persona a scopo di estorsione (e, parallelamente con il quinto comma dell'art. 289 bis c.p., per quelli commessi a scopo di terrorismo o di eversione), avuto riguardo alle particolari connotazioni dei reati in oggetto ed alle connesse, preminenti esigenze di difesa sociale e di politica criminale.