(massima n. 2)
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini dell'attenuante speciale della dissociazione ex art. 630, quarto comma, c.p. occorre una scissione del concorrente dalla condotta dei correi con oggettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È necessario, cioè, che il comportamento del detto concorrente sia oggettivamente rilevante e soggettivamente volontario, pur se non spontaneo, e non determinato da fattori esterni.