(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, costituisce minaccia idonea anche una pistola giocattolo, impugnata in scarse condizioni di visibilità, poiché essa può avere forza coercitiva e far sorgere ugualmente la rappresentazione di pericolo per effetto del quale è impedita la libera determinazione della volontà della vittima.