(massima n. 1)
L'attenuante della «dissociazione» non si configura allorché l'imputato riveli in udienza alcuni nomi di complici e meglio precisi la sua posizione di correo, in quanto si tratta di elementi che, se non sono seguiti da oggettiva attivitą di collaborazione con la giustizia, non pongono in essere alcun processo dissociativo. (Nella specie, l'imputato si limitava ad indicare solo alcuni correi, non ne accusava altri, che venivano assolti in primo grado per insufficienza di prove dal delitto di sequestro ma poi condannati in grado di appello senza la «collaborazione» dell'imputato stesso).