(massima n. 1)
Per il reato di furto commesso sui capi di bestiame riuniti in gregge o in mandria di cui all'art. 625, n. 8 c.p., la determinazione della sussistenza della mandria č rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale deve tenere presente l'oggetto della tutela penale della norma, cioč la salvaguardia dell'economia e del patrimonio zootecnico.