(massima n. 1)
Le aggravanti previste dai nn. 1 e 2 dell'ultimo comma dell'art. 628 c.p., come modificato dalla legge n. 497 del 1974 non conservano il carattere di autonomia loro riconosciuto sotto il vigore del testo normativo precedente, onde č escluso l'aumento di pena per ogni singola ipotesi.