(massima n. 1)
Nell'ipotesi di furto di sabbia o ghiaia dal greto o dal letto di un fiume (o dal lido del mare) non è applicabile la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sia perché detta esposizione avviene per naturale destinazione e non già per necessità o consuetudine derivante da specifica attività umana (come richiesto dalla norma), sia perché si tratta di cose non destinate a pubblica utilità in quanto la menzionata destinazione riguarda esclusivamente il bene immobile nel suo complesso (fiume o lido del mare) e non anche le cose che, staccate da esso, acquistano una loro individualità e, diventando mobili, sono suscettibili di appropriazione.