(massima n. 1)
In tema di sequestro di persona, ai fini della concessione della circostanza attenuante della dissociazione diretta a far riacquistare al soggetto passivo la libertā, non č richiesto che la liberazione stessa sia conseguenza di una iniziativa spontanea del dissociato. Occorre invece da un lato che la dissociazione sia volontaria e si realizzi anteriormente alla liberazione dell'ostaggio, prima del pagamento del riscatto, e dall'altro che il comportamento del dissociato si traduca in fatti concreti, finalisticamente indirizzati alla liberazione del sequestrato ed eziologicamente rilevanti per il raggiungimento dello scopo.