(massima n. 1)
Colui il quale riceva del danaro come compendio del furto, destinato all'acquisto di stupefacenti per conto di altri, e lo utilizzi anche a suo vantaggio commette il delitto di ricettazione e non gią quello di favoreggiamento reale, in quanto dimostra con la sua condotta non solo di essere spinto dal fine di aiutare l'autore del furto nel realizzare la spendita del relativo compendio, ma anche quello di procurare a sé un ben definito profitto.