(massima n. 1)
Il bene giuridico tutelato dall'art. 605 c.p. č la libertā personale ed in particolare la libertā di agire. Tale bene viene leso da qualsiasi limitazione della libertā fisica, intesa come possibilitā di movimento, senza che la durata eventualmente minima, ma pur sempre apprezzabile, della privazione della libertā di locomozione possa escludere la configurabilitā del reato. Parimenti irrilevante č lo scopo per il quale detta limitazione sia stata operata, qualora essa non sia fine a sé stessa, ma sia rivolta al conseguimento di altro risultato. (Nella specie taluni detenuti avevano sequestrato un agente di custodia per impedirgli di aprire un cancello ed evitare cosė che potessero sopraggiungere rinforzi in soccorso del medesimo).