(massima n. 1)
Nell'ipotesi di una pluralitā di reati unificati dal vincolo della continuazione, la determinazione del danno patrimoniale di rilevante gravitā ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c. p. deve esser fatta con riferimento a ciascuno dei reati concorrenti, posto che l'unificazione č finzione giuridica solo quoad poenam mantenendo i singoli reati ogni loro caratteristica e particolaritā immutata in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.