(massima n. 1)
In tema di omicidio preterintenzionale, quando l'evento morte non discende, come causa clinica diretta, dall'azione materialmente posta in essere dall'agente, ma ad essa sia ricollegabile quale fattore di emergenza di un processo patologico derivante da un grave stato di malattia preesistente, è necessario che l'accusa dia rigorosa prova — e dal punto di vista storico e sul piano dei riscontri e delle valutazioni medico-legali — dall'esistenza di un rapporto, sia pure minimo, di concausalità, il quale non può essere dedotto da meri pareri tecnici di «attendibilità» o di «verosimiglianza».