(massima n. 1)
In tema di delitto tentato le circostanze relative all'entitą del danno (artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p.) sono applicabili soltanto quando con prova rigorosa ed univoca si possa dimostrare che, se l'azione penalmente illecita si fosse realizzata, il danno conseguente sarebbe stato, secondo il caso, di rilevante gravitą o di speciale tenuitą.