(massima n. 1)
Il delitto di falso in scrittura privata, previsto dall'art. 485 c.p., richiede per la sua consumazione non soltanto l'attivitā di formazione di una falsa scrittura o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata. Ne deriva che persona offesa non č solo colui il cui interesse all'autenticitā della scrittura č giā configurabile prima dell'uso e cioč nel momento della contraffazione o della alterazione della scrittura, qual č ad esempio, il caso del titolare della firma falsificata, ma anche chi, pur non essendo l'autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura alterata, risulta titolare di un interesse che riceve pregiudizio attraverso l'uso del documento.