(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 371 c.p. si realizza integralmente nel momento in cui il soggetto ha giurato il falso, a nulla rilevando i vizi inerenti al contenuto privatistico del processo civile. Cosicché, se il giuramento č stato prestato ed č emersa la sua falsitā, l'indagine sulla conformitā a legge della prova disposta in sede civile č del tutto ininfluente ai fini della configurabilitā del reato.