(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di omicidio preterintenzionale non è necessario che la serie causale che ha provocato la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni volute dal colpevole, ma è sufficiente che esista un rapporto di causa ad effetto tra i predetti atti diretti a percuotere o ledere, sia pure allo stato di semplice tentativo, e l'evento letale. (Fattispecie in cui nel corso di una colluttazione fra due persone estrinsecatasi in atti diretti ad arrecare vicendevolmente offesa all'incolumità fisica mediante percosse, una di esse aveva riportato ferite andando a finire nella vetrina di un negozio ed era poi deceduta, dopo due interventi chirurgici, per sepsi generalizzata dovuta a cancrena polmonare, con conseguente irrilevanza, in tale situazione, dell'accertamento circa la causa per cui la detta persona aveva riportato le lesioni, cioè se per essere inciampata ovvero soltanto in conseguenza delle percosse infertegli dall'altra parte, perché sia nell'uno che nell'altro caso l'evento della morte rimane eziologicamente collegato ai sensi dell'art. 584 c.p., alla causa iniziale posta in essere dall'altro soggetto).