(massima n. 1)
Si configura l'ipotesi di cui agli artt. 56 e 605 c.p. e non gią una di quella prevista dagli artt. 610 e 393 c.p. nell'attivitą posta in essere da colui, che, con la forza, cerca di far entrare in un'auto la vittima, la quale non oppone una forte resistenza e grida aiuto. (Nella specie, i ricorrenti avevano dedotto il vizio dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti che, secondo il loro assunto avrebbero dovuto integrare o il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone o il reato di violenza privata).