Cassazione penaleSez. IIsentenza n. 7291del 27 luglio 1982
(1 massima)
(massima n. 1)
La scalata rientra tra i mezzi fraudolenti previsti dall'art. 625 n. 2 c.p., poiché essa costituisce un modo insidioso e clandestino, col quale viene agevolato e reso pił pericoloso il furto e rivela maggiore audacia nel commetterlo.