(massima n. 1)
I reati di violenza privata e sequestro di persona, pur avendo in comune l'evento materiale della costrizione, si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o minaccia sulla libertą del soggetto passivo. Nella violenza privata l'agente, sia pure mediante l'esplicazione di un'energia fisica o di una violenza morale, esercita una coazione tale da limitare esclusivamente la libertą psichica dell'offeso. Per contro, nel sequestro di persona la coazione si rivolve nella retribuzione della libertą fisica di azione o di locomozione della vittima, in una misura e per un tempo apprezzabili. (La Corte ha ritenuto la sussistenza del sequestro di persona nel fatto del soggetto passivo costretto, sotto la minaccia di una pistola, a salire su un'autovettura e a restarvi per un lungo percorso autostradale sino all'intervento liberatorio dei carabinieri).