(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 538 c.p. (misura di sicurezza) non č stata abrogata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione) esigendosi solo per la sua applicabilitā che i reati previsti da quest'ultima legge trovino corrispondenza in quelli giā previsti dal codice penale e abrogati.