(massima n. 1)
Il vantaggio richiesto dall'art. 485 c.p. sussiste anche quando il risultato voluto dall'agente si sarebbe potuto conseguire mediante la formazione di una scrittura genuina e può concretarsi in ogni utilità materiale o morale, illegittima o legittima e quindi anche in una mera ragione di comodità, come quella di evitare gli spostamenti e le attività connesse alla emissione di una nuova procura al difensore.