Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 11490del 5 novembre 1980
(1 massima)
(massima n. 1)
Per la sussistenza dell'elemento psicologico nel reato di cui all'art. 659 c.p. č sufficiente la volontarietā della condotta e non occorre l'intenzione dell'agente di recare disturbo alla quiete pubblica.