(massima n. 1)
In tema di rapina (consumata o tentata) l'aver messo una persona in stato di incapacità di agire, anche limitatamente al tempo necessario per la commissione del reato, integra l'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 2, c.p. Perciò l'aggravante sussiste anche se il rapinatore si dà alla fuga, dopo aver cagionato lo stato momentaneo di incapacità.