(massima n. 1)
La liceitą del porto di un'arma, se esclude la contravvenzione, non esclude, invece, in tema di furto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 3 c.p., perché l'agente ha pur sempre a sua disposizione immediata uno strumento oggettivamente atto ad offendere che determina una situazione di maggiore temibilitą e pericolo.