(massima n. 1)
Il furto di oggetti sottoposti a procedura fallimentare deve ritenersi aggravato a norma dell'art. 625 n. 7 c.p., perché la dichiarazione di fallimento e gli atti conseguenti, miranti alla conservazione del patrimonio del fallito, producono gli stessi effetti giuridici d'indisponibilitą derivanti dal pignoramento e dal sequestro.