(massima n. 1)
Nell'ipotesi di pił reati ascritti ad un solo imputato, non si pone un problema d'inconciliabilitą fra il diniego delle attenuanti generiche per uno o pił reati e la contemporanea concessione delle medesime per altro o altri reati. Le circostanze generiche rappresentano quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, al fine della individuazione della pena, data l'impossibilitą di concretare in una formula di diritto l'immensa varietą delle vicende umane. Conseguentemente spetta al giudice di cogliere nella concretezza di ciascun fatto, nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, con speciale riguardo ai danni effettivi, quegli elementi che possono suggerire il ricorrere della necessitą di attenuare la pena, dal legislatore comminata.