(massima n. 1)
Qualora, nell'atto di appello, la società appellante risulti diversa da quella costituita in primo grado, il giudice del merito, al fine di decidere in ordine alla validità dell'impugnazione, non può omettere di valutare gli elementi che rendano riconoscibile l'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto introduttivo del giudizio, così escludendo l'incertezza assoluta circa l'indicazione della parte, quale causa di nullità ex artt. 164, comma 1, e 163, n. 1, c.p.c., in quanto l'interpretazione di un documento, anche di natura processuale, non può limitarsi alla mera intestazione, dovendosi avere riguardo all'atto nella sua interezza ed al suo senso complessivo.