(massima n. 1)
La nomina dell'arbitro in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 810, comma 2, c.p.c., deve essere effettuata, in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontą manifestata dalle parti nella clausola compromissoria in relazione alla designazione di soggetti dotati di particolari qualitą o appartenenti a determinate categorie, atteso che l'intervento del presidente del tribunale č di tipo integrativo-sostitutivo della volontą negoziale, ove questa non sia "contra legem" o non pił concretamente attuabile.