(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, č inammissibile il deposito, da parte del P.G., di conclusioni scritte all'esito di quelle rassegnate oralmente nell'udienza di discussione, stante l'oralitā della stessa ex art. 379 c.p.c., alla quale fa unicamente eccezione la facoltā riconosciuta alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto in replica alle conclusioni ivi esposte, nella prospettiva - oltre che della peculiare modulazione degli interventi in udienza - di un bilanciamento tra le prerogative del P.G. e il diritto di difesa delle parti private, suscettibile di essere messo in discussione da una differente disciplina.