(massima n. 1)
La notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio del suo procuratore, non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del giudice "a quo" ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, non costituisce notifica al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio reale di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto, e non č quindi idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.