(massima n. 1)
L'acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c. può sussistere soltanto qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la parte avesse prestato acquiescenza ad una sentenza di divisione, alla quale, sebbene priva di efficacia immediatamente esecutiva, aveva dato spontanea attuazione, ricevendo le somme dovute a titolo di conguaglio e provvedendo alla riconsegna dell'immobile all'altro condividente).