(massima n. 1)
In applicazione dei principi della tassativitą delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullitą in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilitą per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullitą della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.