(massima n. 1)
La sentenza emessa da un giudice sospeso dalle funzioni in sede disciplinare, a seguito di deliberazione del CSM, č affetta non giā da inesistenza, ma da mera nullitā per carenza della potestas iudicandi; tale nullitā, attenendo alla costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., č insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, č sottoposta al principio generale di conversione delle nullitā in mezzi di impugnazione, ex art. 161, comma 1, c.p.c. e non dā luogo a rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..