(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se limpugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell'1 gennaio 2015, di efficacia dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 2014 n. 132 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso.