(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il principio che esclude dal tema di indagine il fatto costitutivo della domanda per effetto della sua mancata contestazione, giusta l’art. 416, comma 3, c.p.c., incontra l’unica deroga nella possibilità che il giudice ne accerti, d'ufficio, l’esistenza o l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, esaminate le risultanze istruttorie da cui non emergeva che il ricorrente avesse un obbligo costante di vigilanza, aveva escluso lo svolgimento in via continuativa dell’attività di guardiano notturno, non oggetto di specifica contestazione).