(massima n. 1)
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche č disciplinato dalle norme del vigente codice di procedura civile che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come rinvio formale, ossia non alle specifiche norme richiamate, bensė al contenuto di esse come mutato nel tempo. Ne consegue che la parte cui sia stata notificata l'impugnazione, ove intenda, a sua volta, proporre controricorso o ricorso incidentale, deve farlo nei termini stabiliti dagli artt. 370 e 371 c.p.c.