(massima n. 1)
I vizi di iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvono in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, ove l’errore sia agevolmente riconoscibile e, per questo, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell’atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. I vizi, invece, invalidano l’iscrizione ed il conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale il giudice di merito aveva evidenziato la rilevanza del vizio, consistito nell’invertire la qualità delle parti nella nota di iscrizione a ruolo, di un giudizio ex art. 616 c.p.c., indicando come attori i convenuti e viceversa, sicché la società destinataria dell’atto di citazione - attrice in senso sostanziale nel predetto giudizio, avendo già rivestito la posizione di opponente nella precedente fase sommaria - era stata tratta in inganno sull’avvenuta iscrizione della causa, tanto da iscrivere il medesimo giudizio una seconda volta).