(massima n. 1)
In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, integra errore revocatorio di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, che non č frutto di una mera omissione ma di un errore di percezione di un fatto processuale.