(massima n. 1)
L’eccezione di usucapione sollevata, ma non esaminata, in primo grado e non tempestivamente riproposta dall’appellato, non è rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame, trattandosi di eccezione da ritenersi rinunciata, ex art. 346 c.p.c., in quanto fondata su una ragione del tutto autonoma e non su una mera difesa a sostegno del rigetto del gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di un’eccezione di usucapione assorbita in primo grado, a seguito del rigetto della domanda attorea di accertamento della proprietà, ma riproposta in appello solo con la comparsa conclusionale, l'aveva, ciononostante, esaminata ed accolta, ritenendo la relativa questione rilevabile d’ufficio in base alla considerazione per cui la “causa petendi” delle azioni a difesa della proprietà è rappresentata dal diritto e non dal titolo).