(massima n. 1)
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione č stata esercitata. Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con il quale si deduca lomesso rinvio allAdunanza Plenaria e l'erronea decisione del medesimo in quanto contrastante con gli orientamenti precedentemente assunti dal medesimo giudice, č inammissibile, prospettando un "error in iudicando", estraneo al sindacato consentito alle Sezioni Unite della Suprema Corte sulle suddette decisioni.