(massima n. 1)
In tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, "ratione temporis" applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novitą o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia. (Cosģ statuendo, la S.C. ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese operata dalla sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada, aveva ravvisato gravi ed eccezionali ragioni nel provvedimento di revoca della contravvenzione in sede di autotutela in data antecedente alla prima udienza di comparizione).