(massima n. 1)
La rinuncia ad uno o pił motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, č efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle pił opportune modalitą di esercizio della facoltą d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, č rimessa alla discrezionalitą del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.